Nel caso che i coniugi, a seguito di un accordo intervenuto in sede di separazione e/o divorzio, vendano a terzi l’immobile in comproprietà, entro i cinnque anni dall’acquisto con le agevolazioni fiscali c.d. della “prima casa”, non decadono dai predetti benefici.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 7966/2019.
Nel caso in esame, i coniugi in sede di separazione concordavano di vendere l’immobile acquistato in comproprietà per poter più facilmente dividere il ricavato. L’immobile era stato acquistato usufrendo dei benifici fiscali per la prima casa, la quale impone che gli acquirenti prendono la residenza in quell’immobile e che non lo alienino prima di 5 anni.
Trovato l’acquirente, i coniugi, in osservanza dell’accordo di separazione vendevano l’immobile prima dei cinque anni.
L’Agenzia delle Entrate, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, revocava le agevolazioni fiscali agli ex-coniugi notificando loro l’avviso di liquidazione delle maggiore imposte, avviso che veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
In primo grado il ricorso veniva accoltoma in sede di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale, riformando la sentenza di primo grado, stabiliva che “la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale”.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ribaltato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto:
in tema di agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di un modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” dell’art. 19 della l.n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede (Cassazione n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cassazione n. 13340 del 28/06/2016).
Inoltre, la ratio dell’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che dispone in via generale l’esenzione dall’imposto di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi, -ha precisato la Cassazione-, è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio.
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