Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto la possibilità per i genitori di richiedere, in alternativa al congedo indennizzato, un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di euro 600 (1.000 per determinati soggetti) quale misura di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza della sospensione (disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19) dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Ambito applicativo
Agli articoli 23 (che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi) e 25 (riferito ai lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) del decreto-legge citato è stata prevista la possibilità di fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori.
Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro (ovvero fino a 1.000 euro per taluni soggetti) sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.
Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l’INPS attiverà il monitoraggio e comunicherà l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
Con successivo messaggio dell’Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.
Beneficiari
Ai sensi l’articolo 23, comma 8, del D. L. n. 18/2020 possono fruire del bonus i genitori (anche quelli adottivi e gli affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori) che siano lavoratori:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all’INPS
Il bonus per servizi di baby-sitting, è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. I soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura è estesa ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale addetto alla
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misura del bonus per servizi di baby-sitting per nucleo familiare e verifica del limite d’età del minore
Il bonus per sevizi di baby-sitting con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori (di cui all’art 23 del decreto-legge) ovvero: i dipendenti, iscritti alla Gestione separata e gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euroda utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.
Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 del decreto-legge, ovvero il personale sanitario, addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Il bonus potrà essere percepito relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo il richiedente indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Poichè il beneficio per servizi di baby-sitting, è previsto, in linea generale, ai “genitori” del minore, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore e nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, si dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma (12 anni), lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020 cioè da quando è stata disposta con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.
Il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Modalità di compilazione della domanda
Al comma 10, dell’articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall’INPS.
Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia
Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura: direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali; avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessarioil possesso delle credenziali personali; tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi. In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione. In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus). Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017. Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.
Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese. Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020. Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017. Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.
Scarica la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 che fornisce sia le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti sia le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.
Accedi direttamente al sito INPS per presentare la domanda per usufruire della prestazione “Congedi COVID-19” (congedi per dipendenti, autonomi e gestione separata) da qui Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata