Il congedo indennizzato e la legge n. 104/1992

Il congedo indennizzato per la cura dei figli con disabilità ed estensione dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti del settore privato e la legge n. 104/1992

Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID 19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del citato decreto mentre l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992, ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992

L’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale

per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario (art. 32 del

D.lgs n. 151/2001), entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni

dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della

retribuzione calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs n. 151/2001, ad

eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con

disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.

104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere

assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di

12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del citato decreto.

La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei

genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e

dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

In base a quanto sopra evidenziato, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata di

cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS,

possono fruire del congedo in argomento, per i figli con disabilità in situazione di gravità,

anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado

o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

L’indennità è calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie

lavorative di appartenenza, come descritte ai paragrafi 2 e 4 della presente circolare.

I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un

totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in

alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo le

istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo

parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il predetto

periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non

computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Pertanto, il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un

provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33

del D.lgs n. 151/2001, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi

educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto

con D.P.C.M. del 4 marzo 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della

fruizione del congedo in argomento. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati

nell’arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come

congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di

congedo parentale.

Resta fermo che per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino

alla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro dovranno compilare i flussi

di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio

appositamente istituiti a tal fine, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8 della

presente circolare.

Gli stessi datori, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto una

indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle

condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare. Per i

casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.

In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e

in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che

vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la

procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori,

che saranno opportunamente modificate.

Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva

comunicazione con successivo apposito messaggio.

Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione

della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020.

I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more

dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda,

provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà

presentare la domanda all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà

completato l’adeguamento delle procedure stesse.

Il decreto-legge in commento dispone che il congedo COVID-19 in argomento sia fruibile a

condizione che:

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al

reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;

sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma

1, della legge n. 104/1992;

il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere

assistenziale;

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo

COVID-19;

non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione

telematica della domanda.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un

nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito

nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto in commento, i genitori

di cui al presente paragrafo possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione

della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come

prevista dall’articolo 24 del decreto.

Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso

mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del

decreto.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile

cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo

parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui

all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di

permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2

della circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012.

Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in

alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo

le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di

fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le

relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto

di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo

COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla

stessa fornite.

Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato

L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di

permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori

complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in

aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3

per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco

dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma

restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente

previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche

frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in

commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n.

3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti

dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in

caso di lavoro part-time.

Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del

massimale orario:

Lavoro a tempo pieno:

(orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore

mensili fruibili.

Part time (orizzontale, verticale o misto):

(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei

giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.

Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui

all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi

in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili

potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3

giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in

commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3

della legge n. 104/1992.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i

mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo

stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile

(3+3+12).

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata

ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018

per il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ordinari previsti dall’articolo 33, commi 3 e

6, della legge n. 104/92, si fornisce di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del

riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto.

Lavoro Part-time

(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio

settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.

Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai

permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva

dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione

delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i

provvedimenti di autorizzazione già emessi.

I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il

flusso UniEmens, secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8, utilizzando i codici

evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.

Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di

validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste

per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente

provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini

della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle

suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire

esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Scarica la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 che fornisce sia le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti sia le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.