Indennità COVID-19 di 600 euro
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono state colpite dalla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica del coronavirus, di un’indennità, per il mese di marzo 2020, di 600 euro da richiedere telematicamente all’INPS a partire dal 1° aprile 2020.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR ma per tale mensilità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Beneficiari
Potranno bneficiare dell’indennità COVID-19 di 600 euro:
A) ex art 27 i liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
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i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
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i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
purchè non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
B) ex art 28 gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
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artigiani,
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commercianti,
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coltivatori diretti, coloni e mezzadri
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gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome
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i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Possono beneficiare anche i soci di società di persone o di capitali se singolarmente iscritti alle gestioni dell’INPS perchè – si spiega nelle FAQ del MEF sulle nuove misure economiche – COVID-19 – l’indennità è personale e non attribuibile alla società in quanto tale. E rientrano nella categoria dei beneficiari dell’art. 28 del decreto Cura Italia anche gli agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco (nonostante la stessa sia esclusivamente integrativa della copertura INPS).
C) ex art 29 i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
I dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali possono beneficiare di tale indennità purchè che:
– abbiano cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle previste al paragrafo n. 3 della circolare INPS del 30.03.2020
– non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
– non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
D) ex art 30 i lavoratori del settore agricolo
L’indennità è prevista in favore degli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ovvero i piccoli coloni e compartecipanti familiari purchè:
– abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo;
– non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
E) ex art 38 i lavoratori dello spettacolo
Possono beneficiare dell’indennità i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro e purchè:
– non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
– non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Indicazioni generali ed incompatibilità
L’indennità COVID-19 di 600 euro per il mese di marzo 2020 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR ma per tale periodo non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Le indennità oltre a non essere cumulabili tra loro, non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
Sono inoltre incompatibili con:
· le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
· l’APE sociale (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii)
· l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).
Compatibilità con altre prestazioni
I collaboratori coordinati e continuativi possono invece accedere alla l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, anche se hanno fruito della indennità di 600 euro in quanto il bonus per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con la DIS-COLL.
Anche i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione NASpI.
Tutte le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Presentazione della domanda
La domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica all’INPS tramite le seguenti modalità di identificazione:
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PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
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SPID di livello 2 o superiore;
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Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
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Carta nazionale dei servizi (CNS).
In mancanza è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.