L’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in G.U., prevede la proroga sino all’11 maggio 2020 del rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari.
Il nuovo rinvio, reso necessario a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica Covid -19, non modifica, se non nei termini, le precedenti disposizioni.
Sono pertanto confermate le esclusioni dal rinvio d’ufficio dei procedimenti civili, penali ed amministrativi previsti negli articoli 83 ed 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Si sottolinea che il rinvio non si applica ai procedimenti penali in cui i termini, previsti dall’articolo 304 del codice di procedura penale, scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Si ricorda che sono sospesi per il medesimo periodo i termini per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Sospesi anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
L’art. 37 del D.L. n. 23/2020 proroga al 15 maggio anche il termine dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza, precisati dai commi 1 e 5 dell’art.103 del D.L. n.18/2020.
Per ciò che riguarda i processi amministrativi le udienze riprenderanno dal 16 aprile, rimanendo sospesi dal 16 aprile al 3 maggio, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi.
Il periodo di sospensione va ora dal 9 marzo all’11 maggio, coprendo un periodo di circa due mesi, di cui è importante tenere conto nel computo dei termini,
I termini che iniziano a decorrere nel periodo di sospensione si computano dal termine dello stesso periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, viene differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine.
Il rinvio all’11 maggio riguarda anche le mediazioni obbligatorie, le negoziazioni assistite e tutti gli strumenti di a.d.r. promossi entro il 9 marzo 2020, quando costituiscano condizione di procedibilità nonché i procedimenti delle commissioni tributarie e della magistratura militare.