Nel caso di omicidio stradale la Corte Costituzionale considera illegittima la revoca automatica della patente che deve invece essere applicata quando c’è l’aggravante dello stato di ebbrezza o dell’alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.
La Corte Costituzionale, in merito alla legge 41 del 2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ha confermato corretto l’inasprimento delle pene ma ha dichiarato illegittimo invece l’articolo 222 del Codice della strada dove prevede l’automatica revoca della patente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
Per la Consulta infatti la revoca automatica deve essere applicata solo nei casi in cui chi subisce la condanna per omicidio o lesioni stradali sia aggravata dallo stato di ebbrezza o dall’alterazione causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
Al di fuori di questi casi “gravi” sarà il giudice a valutare, caso per caso, se applicare in alternativa alla revoca la sanzione meno grave della sospensione della patente.
La Corte condivide quindi la censura mossa dal Tribunale ricorrente sull’automatismo applicativo previsto dai commi 2 e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il comma 2 dell’art. 222 infatti prevede che: “Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida”.
Allo stesso modo il comma 3-ter prevede che: “Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.”
La revoca automatica della patente dopo una condanna per omicidio o lesioni stradali è pertanto legittima solo quando c’è l’aggravante dello stato di ebbrezza o dell’ alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe. Nelle altri ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali la revoca non può scattare in automatico.
Costituzionalmente legittimo invece, secondo la Consulta, il divieto per il giudice di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato, con conseguente riduzione della pena fino alla metà, rispetto alle aggravanti speciali stabilite per il reato di omicidio e lesioni stradali, tra le quali figurano la guida in stato di ebbrezza e o sotto l’effetto di droghe. Tale divieto si pone infatti perfettamente in linea con l’inasprimento delle pene voluto dalla legge sull’omicidio stradale n. 41/2016.