L’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un congedo indennizzato delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza della sospensione (disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19) dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità
E’ possibile fruire dello specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi da parte alternativamente di uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni di età (tale limite dei 12 anni non si applica ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Beneficiari
Possono fruire del congedo i genitori (anche quelli adottivi e gli affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori) che siano lavoratori: dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
- dipendenti del settore privato
Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispettoalla misura ordinaria del congedo parentale in quanto prevede:
– nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
– la tutela oltre i massimali ordinari.
Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.
Viene dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali ed inoltre, è riconosciuta anche nei casi in cui la stessa tutela del normale congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:
- ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);
- ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine, secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8 della circolare INPS n. 45 del 25.03.2020
I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale. Resta fermo che per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti per il congedo COVID-19, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8 della predetta circolare INPS n. 45 del 25.03.2020
Il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che il richiedente autocertifichi al momento della presentazione telematica della domanda che:
- non abbia richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- dipendenti del settore pubblico
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 25, comma 1, il congedo e il relativo trattamento economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap si rinvia al paragrafo 8.4 della circolare INPS n. 45 del 25.03.2020
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e autonomi iscritti all’INPS
Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età sia la tutela oltre i massimali.
In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
Il congedo COVID-19, dunque, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
- per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
- per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
- per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19. La domanda, che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine.
Si precisa, inoltre, che, per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.
Come per i dipendenti del settore privato, il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che il richiedente autocertifichi al momento della presentazione telematica della domanda che:
- non abbia richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per le categorie lavorative di cui al presente paragrafo, le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 non prevedono la sussistenza del requisito rispettivamente di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza.
Pertanto, con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.
Scarica la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 che fornisce sia le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti sia le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.
Accedi direttamente al sito INPS per presentare la domanda per usufruire della prestazione “Congedi COVID-19” (congedi per dipendenti, autonomi e gestione separata) da qui Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata