Il congedo indennizzato per la cura dei figli con disabilità ed estensione dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti del settore privato e la legge n. 104/1992
Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID 19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del citato decreto mentre l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992, ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992
L’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale
per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario (art. 32 del
D.lgs n. 151/2001), entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni
dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della
retribuzione calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs n. 151/2001, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di
12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del citato decreto.
La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei
genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e
dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
In base a quanto sopra evidenziato, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS,
possono fruire del congedo in argomento, per i figli con disabilità in situazione di gravità,
anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado
o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
L’indennità è calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie
lavorative di appartenenza, come descritte ai paragrafi 2 e 4 della presente circolare.
I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un
totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.
Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in
alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo le
istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il predetto
periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non
computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Pertanto, il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un
provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33
del D.lgs n. 151/2001, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto
con D.P.C.M. del 4 marzo 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della
fruizione del congedo in argomento. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati
nell’arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come
congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di
congedo parentale.
Resta fermo che per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino
alla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro dovranno compilare i flussi
di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio
appositamente istituiti a tal fine, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8 della
presente circolare.
Gli stessi datori, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto una
indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle
condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare. Per i
casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e
in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che
vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la
procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori,
che saranno opportunamente modificate.
Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva
comunicazione con successivo apposito messaggio.
Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione
della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020.
I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more
dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda,
provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà
presentare la domanda all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà
completato l’adeguamento delle procedure stesse.
Il decreto-legge in commento dispone che il congedo COVID-19 in argomento sia fruibile a
condizione che:
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge n. 104/1992;
il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere
assistenziale;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo
COVID-19;
non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione
telematica della domanda.
L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto in commento, i genitori
di cui al presente paragrafo possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione
della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come
prevista dall’articolo 24 del decreto.
Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso
mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del
decreto.
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile
cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di
permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2
della circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012.
Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in
alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo
le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le
relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto
di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo
COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato
della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato
L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di
permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori
complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in
aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3
per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco
dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma
restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche
frazionandoli in ore.
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in
commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n.
3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti
dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in
caso di lavoro part-time.
Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del
massimale orario:
Lavoro a tempo pieno:
(orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore
mensili fruibili.
Part time (orizzontale, verticale o misto):
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei
giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.
Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui
all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi
in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili
potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3
giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in
commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3
della legge n. 104/1992.
Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i
mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo
stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile
(3+3+12).
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata
ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018
per il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ordinari previsti dall’articolo 33, commi 3 e
6, della legge n. 104/92, si fornisce di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del
riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto.
Lavoro Part-time
(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio
settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.
Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.
Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai
permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva
dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione
delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i
provvedimenti di autorizzazione già emessi.
I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il
flusso UniEmens, secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8, utilizzando i codici
evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.
Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di
validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste
per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente
provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini
della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle
suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire
esclusivamente successivamente alla data della domanda.
Scarica la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 che fornisce sia le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti sia le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.