L’articolo 44, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 , ha previsto il “Fondo per il reddito di ultima istanza” (nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020) volto a garantire il riconoscimento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti ed autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
L’indennità di 600 euro, per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito è stato riconosciuto ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (come avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, etc.) e non è cumulabile con la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario, la cassa integrazione in deroga, con il reddito di cittadinanza, nonché con le indennità una tantum previste dal decreto Cura Italia ai lavoratori autonomi iscritte alle gestioni INPS.
Requisiti
Premesso che il soggetto richiedente deve aever adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019, l’indennità è concessa ai:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Presentazione domande
Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto possono essere presentate dai professionisti e dai lavoratori autonomi a partire dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti
L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);
e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);
All’istanza deve essere allegata:
- la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale
- le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Saranno considerate inammissibili le istanze prive dell’autodichiarazione e /o di documenti da allegare e quelle presentate dopo il 30 aprile 2020.